FAQ

Che cosa è il sistema di garanzia dei depositi?
Qual è l'importo massimo del sistema di garanzia dei depositi?
Esiste un fondo precostituito di finanziamento per il sistema di garanzia dei depositi?
Quali banche aderiscono alla garanzia dei depositi?
La garanzia dei depositi vale anche per le succursali delle banche svizzere all'estero?
La garanzia dei depositi è valida per le banche estere che hanno una succursale in Svizzera?
Quali depositi sono privilegiati?
Il deposito è privilegiato anche quando non è denominato in franchi svizzeri ma in moneta estera?
I depositi delle fondazioni di libero passaggio sono privilegiati?
I depositi sul pilastro 3a (previdenza vincolata) sono privilegiati?
Gli averi su un deposito titoli (conto titoli) sono privilegiati?
Il privilegio si applica per conto o per depositante?
Come sono considerati i conti congiunti?
Quali norme si applicano ai conti collettivi (depositi in possesso comune)?
Anche i saldi positivi dei conti metallo valgono come depositi garantiti conformemente alla garanzia dei depositi e sono, di conseguenza, coperti per un totale di CHF 100 000 per cliente?
La banca può esercitare un diritto di compensazione sui depositi privilegiati?
Chi può invocare lo statuto di depositante privilegiato?
Che cosa ha comportato la revisione della protezione dei depositanti proposta dal Consiglio federale?


Che cosa è il sistema di garanzia dei depositi?
La Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche) prevede che i depositi presso una banca, in caso di fallimento, siano privilegiati rispetto ai crediti degli altri creditori fino all'ammontare di CHF 100000 per depositante. Il termine «privilegiato» significa che i depositi sono rimborsati per primi tramite gli attivi della banca in fallimento e quindi prima dei crediti degli altri creditori (non privilegiati). I commercianti di valori mobiliari sono assimilati alle banche.

Il sistema di garanzia dei depositi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari garantisce il rimborso di questi depositi fino a CHF 100000 in caso di fallimento o di una misura di protezione. Qualora gli attivi della banca interessata non fossero sufficienti per il pagamento dei depositi, il pagamento è assicurato dalle altre banche.

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Qual è l'importo massimo del sistema di garanzia dei depositi?

Secondo la Legge sulle banche, l'importo massimo della garanzia è limitato a CHF 6 miliardi. Se gli attivi della banca in oggetto non bastassero a coprire i depositi privilegiati, le altre banche e i commercianti di valori mobiliari coprono la differenza per un importo massimo di CHF 6 miliardi.

Il limite massimo del sistema fissato a CHF 6 miliardi significa che il totale dei pagamenti a carico delle banche (senza interessi) non supererà mai tale limite. Questo importo non vale per singolo evento o per un determinato arco di tempo, ma rappresenta la garanzia massima da parte delle banche e dei commercianti di valori mobiliari. L'importo si riduce con il pagamento da parte delle banche e dei commercianti di valori mobiliari e aumenta nuovamente quando, a seguito della realizzazione nella procedura fallimentare, i fondi tornano alle banche e ai commercianti o quando al termine della liquidazione della banca devono essere ammortizzati definitivamente.

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Esiste un fondo precostituito di finanziamento per il sistema di garanzia dei depositi?

No. L'associazione fondata dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari non detiene averi a scopo di garanzia dei depositi. Tuttavia, per legge le banche e i commercianti di valori mobiliari devono detenere costantemente delle liquidità addizionali pari alla metà dell‘obbligo contributivo massimo.

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Quali banche aderiscono alla garanzia dei depositi?
Tutte le banche che hanno una succursale in Svizzera e accettano depositi privilegiati sono tenute per legge ad aderire alla garanzia. Lo stesso principio vale per i commercianti di valori mobiliari che detengono in Svizzera dei depositi privilegiati per i loro clienti.

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La garanzia dei depositi vale anche per le succursali delle banche svizzere all'estero?
In caso di fallimento di una banca svizzera, sono privilegiati anche i depositi detenuti dalle succursali estere di tale banca. Tuttavia, essi non sono garantiti nell'ambito del sistema di garanzia dei depositi. Questo sistema vale solo per i depositi presso succursali in Svizzera.

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La garanzia dei depositi è valida per le banche estere che hanno una succursale in Svizzera?
Sì. Anche le banche estere sono vincolate alla garanzia dei depositi, se hanno una succursale in Svizzera e accettano depositi privilegiati.

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Quali depositi sono privilegiati?
Sono considerati depositi privilegiati gli averi su conti intestati a nome del cliente della banca. I depositi al portatore (e quindi non intestati al cliente della banca) non sono invece privilegiati. Sono inoltre privilegiate le obbligazioni di cassa depositate presso la banca emettenta a nome del depositante anche se si tratta di crediti al portatore verso la banca.

Non sono invece considerati depositi privilegiati i crediti verso la banca che non sono in relazione con l'attività professionale della banca o del commerciante di valori mobiliari. Si tratta ad esempio di crediti del locatore o del committente di una banca o crediti da contratti di acquisto e d'opera con la banca.

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Il deposito è privilegiato anche quando non è denominato in franchi svizzeri ma in moneta estera?
Sì. Il deposito è privilegiato a prescindere dalla moneta in cui è denominato. Tuttavia, ai fini del pagamento, il credito viene calcolato in franchi svizzeri.

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I depositi delle fondazioni di libero passaggio sono privilegiati?
Sì. I depositi delle fondazioni di libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e degli assicurati, e in quanto tali sono privilegiati. Il deposito è privilegiato (insieme ai depositi del pilastro 3a), indipendentemente dagli altri depositi del singolo intestatario della previdenza e assicurato, fino a un importo massimo di CHF 100000. Questi depositi non rientrano tuttavia nel sistema della garanzia.

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I depositi sul pilastro 3a (previdenza vincolata) sono privilegiati?
Sì. Gli averi su un conto del pilastro 3a sono considerati depositi privilegiati. Ciò vale a prescindere dagli altri depositi del singolo depositante, fino a un importo massimo di CHF 100000 (insieme ai depositi di fondazioni di libero passaggio). Questi depositi non rientrano tuttavia nel sistema di garanzia.

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Gli averi su un deposito titoli (conto titoli) sono privilegiati?
No. Gli averi su un deposito bancario non rientrano nel privilegio in caso di fallimento. Tuttavia, in caso di fallimento della banca, tali averi non vengono inseriti nella massa fallimentare ma sono restituiti interamente ai clienti. Occorre però verificare se la banca può far valere un diritto di compensazione verso i clienti depositanti.

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Il privilegio si applica per conto o per depositante?
Il privilegio si applica soltanto per depositante e per banca. Se un cliente detiene più conti presso la stessa banca, gli averi vengono sommati e il privilegio si applica a un totale massimo di CHF 100000. Se gli averi superano tale importo, i rimanenti crediti saranno trattati come quelli degli altri clienti e nel fallimento saranno attribuiti alla terza classe. Per questo credito il cliente riceve una promessa di dividendo del fallimento, purché tale dividendo risulti concretamente dalla procedura di fallimento.

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Come sono considerati i conti congiunti?
I conti congiunti non sono intestati a nome di un solo cliente della banca ma di più clienti. La legge prevede che, in caso di fallimento della banca, l'avere sul conto congiunto sia, in un primo tempo, ripartito proporzionalmente tra i clienti. In un secondo tempo ogni quota sarà versata sul deposito privilegiato dei clienti interessati.

Esempio 1: I coniugi G. e F. Bernasconi sono titolari di un conto congiunto con un avere di CHF 140000. L'avere dei signori Bernasconi sul tale conto viene suddiviso in due parti uguali. I coniugi disporranno così ciascuno di un deposito privilegiato di CHF 70000.

Esempio 2: I coniugi G. e F. Bernasconi sono titolari di un conto congiunto con un avere di CHF 140000. F. Bernasconi detiene inoltre un conto salario con un saldo di CHF 50000 e G. Bernasconi detiene un conto risparmio con un avere di CHF 20000. Tutti i conti si trovano presso la stessa banca. In caso di fallimento della banca, l'avere del conto congiunto viene suddiviso in parti uguali (ogni coniuge riceve CHF 70000.) Poiché F. Bernasconi ha anche un credito di CHF 50000 sul conto salario, il suo deposito totale ammonta a CHF 120000, di cui CHF 100000 sono privilegiati. I restanti CHF 20000 ricadono nella terza classe. Il deposito totale di G. Bernasconi, pari a CHF 90000 (CHF 70000 dal conto congiunto e CHF 20000 dal conto risparmio), è invece interamente privilegiato, essendo inferiore a CHF 100000.

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Quali norme si applicano ai conti collettivi (depositi in possesso comune)?
Nel caso del conto collettivo, i titolari possono disporre solo collettivamente, non individualmente, dell'avere del conto. Pertanto si parla di credito in possesso comune. Tali crediti nascono per esempio da una comunione ereditaria o da una società semplice. La legge prevede che, in caso di credito spettante a più persone, il privilegio possa essere fatto valere soltanto una volta. L'importo massimo privilegiato per una società semplice o una comunione ereditaria è di CHF 100000, indipendentemente dal numero di persone che partecipano alla società o alla comunione ereditaria.

Inoltre, il deposito in possesso comune deve essere trattato come un creditore distinto dagli aventi diritto. Il deposito in possesso comune (come la società semplice o la comunione ereditaria) è privilegiato per un importo di CHF 100000 anche se i singoli aventi diritto fanno valere un privilegio per i propri depositi individuali. I depositi individuali di un avente diritto al credito in possesso comune non sono conteggiati insieme al deposito in possesso comune.

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Anche i saldi positivi dei conti metallo valgono come depositi garantiti conformemente alla garanzia dei depositi e sono, di conseguenza, coperti per un totale di CHF 100 000 per cliente?
I conti metallo non rientrano nella garanzia dei depositi. Ai sensi dell’art. 37h LBCR, la suddetta garanzia comprende solo i depositi privilegiati presso succursali svizzere di cui all’art. 37a. Tali depositi sono solo in denaro e vanno distinti dai valori depositati precisati all’art. 16 LBCR, i quali non sono soggetti alla garanzia dei depositi, ma vengono trattati in caso di liquidazione della banca secondo l’art. 37d LBCR. I metalli preziosi costituiscono cose mobili ai sensi dell’art. 16 punto 1 LBCR. In assenza di un diritto di proprietà su un determinato pezzo di metallo prezioso, sussiste unicamente un diritto alla fornitura dello stesso in base a quanto sancito dal Codice delle obbligazioni. Tale diritto non si riferisce a un pagamento in denaro e quindi non rappresenta un deposito. Infine neanche le eventuali richieste di risarcimento qualora la banca non riesca a far fronte al suo impegno di fornitura rientrano nella garanzia dei depositi, poiché non sono oggetto di un deposito.

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La banca può esercitare un diritto di compensazione sui depositi privilegiati?
No. Conformemente alla Convenzione delle banche e dei commercianti di valori mobiliari svizzeri relativa alla garanzia dei depositi, le banche rinunciano a compensare i debiti dei depositanti nei limiti dell'importo massimo privilegiato. Questa rinuncia è irrevocabile ed è vincolante per i responsabili della banca.

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Chi può invocare lo statuto di depositante privilegiato?
Tutte le persone fisiche e giuridiche aventi un credito verso la banca conformemente alle condizioni di deposito menzionate in precedenza sono considerate come depositanti privilegiati (ad eccezione di altre banche e commercianti di valori mobiliari.) Il privilegio vale a prescindere dal domicilio in Svizzera o all'estero della persona.

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Che cosa ha comportato la revisione della protezione dei depositanti proposta dal Consiglio federale?
Il 5 novembre 2008 il Consiglio federale ha pubblicato un messaggio sul rafforzamento della protezione dei depositanti. La proposta di legge è stata accolta dalle Camere federali il 19 dicembre 2008. Le disposizioni introdotte il 22 dicembre 2008 con diritto d’urgenza sono entrate in vigore il 1° settembre 2011 nel diritto ordinario:
  • aumento dell’importo privilegiato e della garanzia dei depositi da CHF 30 000 a CHF 100 000 per creditore;
  • creazione di un privilegio specifico supplementare di CHF 100 000 per persona per gli averi di libero passaggio e della previdenza vincolata; questi depositi non sono inclusi però nel sistema della garanzia dei depositi;
  • obbligo delle banche di coprire in ogni momento i depositi privilegiati nella misura del 125% tramite crediti coperti in Svizzera o attivi detenuti in Svizzera; la FINMA può innalzare questa quota o concedere deroghe in casi motivati;
  • pagamento immediato di tutti i depositi privilegiati fino a un importo massimo fissato dalla FINMA, direttamente prelevato dalla massa fallimentare (in particolare dai fondi liquidi della banca, ad esclusione dei crediti relativi ad averi di libero passaggio e del pilastro 3a che non sono versati ma solo accreditati);
  • aumento del limite massimo del sistema da CHF 4 a CHF 6 miliardi.